CSR MAGAZINE

Novità sulla Direttiva sulla Rendicontazione di Sostenibilità e Decreto di Recepimento Italiano

Il decreto di recepimento, entrato in vigore il 25 settembre, ha apportato modifiche alla direttiva per le imprese operanti in Italia.

La Direttiva sulla Rendicontazione di Sostenibilità Aziendale (CSRD) – Direttiva 2022/2464, è entrata in vigore il 5 gennaio 2023, sostituendo la precedente Direttiva sulla Rendicontazione Non Finanziaria (NFRD) – Direttiva 2014/95/UE, che in Italia era attuata tramite il D.Lgs. 2016/254.

Il decreto italiano di recepimento, D.Lgs. 2024/125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024, è entrato ufficialmente in vigore il 25 settembre 2024.

Cosa Prevede la CSRD?

I principali cambiamenti introdotti dalla direttiva europea includono:

  1. Ampliamento dei soggetti coinvolti. Rispetto alla normativa precedente, è stato esteso il numero di aziende obbligate a redigere un bilancio di sostenibilità. Le aziende interessate sono quelle che, alla chiusura del bilancio, superano per due esercizi consecutivi due dei tre limiti dimensionali indicati nello schema sottostante:
    • Dal 2025 (anno fiscale 2024):
      • Imprese attualmente soggette alla direttiva NFRD: imprese quotate, banche e assicurazioni con:
        • Numero medio di dipendenti: 500
        • Totale stato patrimoniale: 25 milioni di euro
        • Ricavi netti: 50 milioni di euro
    • Dal 2026 (anno fiscale 2025):
      • Grandi imprese con:
        • Numero medio di dipendenti: 250
        • Totale stato patrimoniale: 25 milioni di euro
        • Ricavi netti: 50 milioni di euro
    • Dal 2027 (anno fiscale 2026):
      • PMI quotate, istituti di credito di piccole dimensioni e imprese di assicurazioni e riassicurazione dipendenti da un gruppo con:
        • Numero medio di dipendenti: tra 11 e 250
        • Totale stato patrimoniale: tra 450 mila e 25 milioni di euro
        • Ricavi netti: tra 900 mila e 50 milioni di euro
    • Dal 2029 (anno fiscale 2028):
      • Filiali e succursali di società madri extra-europee che hanno generato, a livello di gruppo, ricavi netti superiori a 150 milioni di euro negli ultimi due esercizi consecutivi e:
        • Una filiale soddisfa i requisiti dimensionali della CSRD
        • Una succursale ha generato ricavi netti superiori a 40 milioni di euro nell’esercizio precedente

I limiti dimensionali indicati nel decreto di recepimento riflettono un aumento del 25% delle soglie di definizione di micro, piccole, medie e grandi imprese, come previsto dalla direttiva delegata 2023/2775/UE. Le microimprese quotate nei mercati regolamentati dell’Unione, le PMI non quotate e le cooperative di grandi dimensioni non rientrano nell’ambito di applicazione.

  1. Aumento delle informazioni da fornire.
    • Descrizione del modello e della strategia aziendale in relazione ai rischi di sostenibilità.
    • Piani aziendali per garantire la compatibilità con la transizione verso un’economia sostenibile e la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C.
    • Ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo riguardo le questioni di sostenibilità.
    • Obiettivi e politiche aziendali in materia di sostenibilità.
    • Procedure di due diligence applicate alle questioni di sostenibilità.
  2. Collocazione dell’informativa nella relazione sulla gestione. La rendicontazione di sostenibilità deve essere inclusa in una sezione appositamente contrassegnata nella relazione sulla gestione.
  3. Principio di Doppia Materialità. Le imprese devono specificare i principali impatti delle loro attività sulla società e sull’ambiente (prospettiva inside-out) e i rischi e le opportunità che influenzano lo sviluppo e la performance aziendali (prospettiva outside-in).
  4. Integrazione degli aspetti ESG lungo la catena del valore. Le imprese devono includere informazioni sugli impatti materiali, rischi e opportunità connessi all’intera catena del valore a monte (upstream) e a valle (downstream).
  5. Introduzione di standard di rendicontazione europei. La Commissione ha adottato standard europei di informativa sulla sostenibilità (ESRS), elaborati dallo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Sono in fase di definizione standard ESRS semplificati per le PMI quotate (ESRS LSME) e uno standard volontario per micro, piccole e medie imprese non soggette alla CSRD.
  6. Formato elettronico unico di comunicazione. Bilancio di sostenibilità e relazione sulla gestione devono essere redatti in formato XHTML e le informazioni contrassegnate tramite un sistema di “marcatura digitale” (tag), connesso all’implementazione del “Punto di accesso unico europeo” (ESAP).

Ulteriori aspetti per le imprese operanti in Italia

Il decreto di recepimento italiano introduce ulteriori specifiche:

  1. Informazione dei rappresentanti dei lavoratori. Le aziende devono informare i rappresentanti dei lavoratori sulle informazioni di sostenibilità e discutere con loro, fornendo i mezzi per ottenere e verificare tali informazioni.
  2. Relazione di sostenibilità delle imprese di Paesi Terzi. La relazione sulla sostenibilità deve essere redatta in conformità agli ESRS, o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità europei. Se la società madre extra-europea non fornisce la relazione, la filiale o succursale deve dichiarare l’inadempimento.
  3. Attestazione sulla conformità della Rendicontazione di Sostenibilità. L’attestazione può essere rilasciata solo da revisori legali iscritti nel Registro, con almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie di rendicontazione e attestazione della sostenibilità. Entro 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Consob condurranno uno studio per valutare l’eventuale legittimazione di prestatori indipendenti.
  4. Responsabilità e sanzioni. Gli amministratori delle società sono responsabili della conformità delle informazioni. Le sanzioni sono amministrative e pecuniarie, con un massimo di 125 mila euro per le società di revisione e 50 mila euro per i revisori della sostenibilità nei primi due anni dall’entrata in vigore del decreto.

In attesa dell’adozione dei principi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità da parte della Commissione Europea, la Consob individuerà i principi applicabili per lo svolgimento dell’attività di attestazione e la formulazione delle conclusioni della relazione.

kore

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